Codice deontologico dei geologi — obbligo di informativa sull'IA
- Documento
- Circolare n. 551 del Consiglio Nazionale dei Geologi, prot. 0001436 del 20 luglio 2026
- Atto
- delibera del Consiglio Nazionale n. 177 del 14 luglio 2026, trasmessa al Ministero della Giustizia
- Base normativa
- art. 13 della Legge 23 settembre 2025 n. 132
- Entrata in vigore
- dalla trasmissione agli Ordini Regionali e dalla contestuale pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale (art. 40)
- Nota
- non è un documento aziendale. È una norma professionale che vincola i singoli iscritti all'Albo dei Geologi, e per questa via incide sui servizi che Montana eroga e sugli elaborati che i suoi professionisti firmano. È schedato per questa ragione, mentre le linee guida della Commissione europea sull'articolo 50 del regolamento sull'intelligenza artificiale, presenti fra gli originali, restano fuori dalla schedatura come riferimento esterno privo di effetti diretti sui ruoli aziendali.
Che cosa prescrive
La circolare trasmette il nuovo codice deontologico, che integra l'articolo 6 sulla prestazione professionale, e acclude un modello di informativa dichiarato "non vincolante e discrezionalmente modificabile".
Limiti d'uso
| Prescrizione | Testo |
|---|---|
| Uso strumentale | "Il geologo può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente in via strumentale e di supporto all'attività professionale, essendo obbligato a garantire la prevalenza del lavoro intellettuale" |
| Divieto di sostituzione della valutazione | "È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale con modalità tali che consentano di sostituire la valutazione finale dei risultati del lavoro intellettuale" |
| Responsabilità | "Il geologo si assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ivi incluse quelle su ogni giudizio espresso negli elaborati professionali" |
Doveri, estesi a dipendenti e collaboratori
L'articolo 6 stabilisce che il geologo che si avvale di questi sistemi ha il dovere, "anche rispetto ai suoi dipendenti e collaboratori", di:
- Conoscenza e competenza — avere piena conoscenza della tecnologia prescelta e possedere formazione e competenze necessarie per il suo corretto utilizzo
- Verifica dei dati — verificare fonti, veridicità e qualità dei dati e delle informazioni
- Sicurezza dei sistemi — accertarsi che i sistemi impiegati siano dotati di adeguate misure di sicurezza, di riservatezza e di protezione dei dati personali
Obbligo di informativa al committente
Il geologo deve fornire al committente, "con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo", informazioni su tre elementi: la tipologia di sistema di intelligenza artificiale utilizzato, lo scopo e le possibili implicazioni del suo utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del professionista.
Il modello accluso alla circolare struttura l'informativa in sette dichiarazioni: i sistemi impiegati, le attività strumentali per cui sono impiegati, la piena conoscenza e competenza del professionista, la verifica di fonti e qualità dei dati, l'adeguatezza delle misure di sicurezza e riservatezza dei sistemi, la prevalenza del lavoro intellettuale, e la piena ed esclusiva responsabilità del professionista inclusi gli errori.
Il modello richiede l'identificazione dell'iscritto con dati anagrafici, domicilio professionale, codice fiscale, posta elettronica certificata, Regione dell'Albo, numero e sezione di iscrizione, oltre all'oggetto dell'incarico.
Perché riguarda Montana
Il registro del personale al 22 aprile 2026 censisce 214 persone, di cui la maggior parte con laurea magistrale, e il foglio degli attestati associa a una parte di esse il titolo di geologo con il numero di iscrizione all'Ordine. Le procedure ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza, ID18 Progettazione e ID22 Due diligence e consulenza ambientale producono elaborati firmati da professionisti iscritti, per i quali la norma deontologica è direttamente applicabile.
L'obbligo si estende per testo esplicito ai dipendenti e collaboratori del geologo firmatario, per cui non è assolvibile dal singolo professionista senza una regola aziendale: chi firma risponde anche dell'uso che il proprio team fa dello strumento.
Confronto con la situazione rilevata
La rilevazione di luglio 2026 è dello stesso mese della circolare. Il confronto fra i due documenti è il seguente.
| Dovere deontologico | Situazione rilevata |
|---|---|
| Prevalenza del lavoro intellettuale e divieto di sostituire la valutazione finale | Nessun documento aziendale stabilisce il confine. Le descrizioni raccolte indicano usi strumentali, e diverse risposte accompagnano l'uso con una riserva esplicita di verifica |
| Piena conoscenza della tecnologia e competenze per il corretto utilizzo | Il piano di formazione per il 2026 non contiene righe; nessun corso sull'uso dell'intelligenza artificiale risulta programmato |
| Verifica di fonti, veridicità e qualità dei dati | Due persone segnalano spontaneamente risposte normative errate; ventotto dichiarano di usare lo strumento proprio sull'analisi di normative |
| Sistemi con adeguate misure di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati | Il 91 per cento usa ChatGPT e 101 persone su 103 usano almeno uno strumento fuori dalla suite aziendale. La rilevazione non distingue account aziendali da personali |
| Informativa al committente | Né il documento tipo dell'offerta né le Condizioni generali menzionano l'intelligenza artificiale. L'elenco degli allegati dell'offerta non prevede l'informativa |
Da verificare in intervista
- Quanti professionisti di Montana sono iscritti all'Albo dei Geologi, e quali elaborati firmano?
- Chi ha ricevuto la circolare 551, e come è stata diffusa internamente?
- Esistono altri ordini professionali rappresentati in azienda, ingegneri e architetti, che abbiano adottato norme analoghe?
- L'informativa viene già trasmessa a qualche committente, anche in forma diversa dal modello?
- Chi risponde, in Montana, dell'uso che il team di commessa fa degli strumenti di intelligenza artificiale?
- Gli account con cui si usano gli strumenti sono aziendali o personali?
Cosa il documento non dice
La circolare non indica un termine entro cui l'informativa debba essere trasmessa al committente, né se debba precedere l'incarico o accompagnarlo.
Non stabilisce che cosa accada quando la prestazione è resa da una società fra professionisti o da una società di ingegneria, dove il rapporto contrattuale è con la società e la responsabilità deontologica resta del singolo iscritto.
Non indica come si aggiorni l'informativa quando i sistemi impiegati cambiano nel corso dell'incarico.
Il modello di informativa è dichiarato non vincolante, per cui la forma resta nella discrezione del professionista.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Assenza dell'obbligo dagli strumenti contrattuali. Il documento tipo dell'offerta elenca al §6.6 gli allegati che compongono l'offerta e non comprende un'informativa sull'intelligenza artificiale. Le Condizioni generali disciplinano riservatezza, proprietà intellettuale e responsabilità senza nominare l'intelligenza artificiale. La norma deontologica è in vigore dal 20 luglio 2026 e gli strumenti contrattuali sono rispettivamente del novembre 2023 e del maggio 2024.
Soggetto dell'obbligo e soggetto del contratto. L'obbligo di informativa grava sul geologo iscritto all'Albo; il contratto con il committente è concluso da Montana S.p.A. Nessun documento aziendale stabilisce come il professionista firmatario assolva verso il committente un obbligo che nasce dal proprio rapporto con l'Ordine mentre il rapporto contrattuale è della società.