Condizioni generali per la prestazione di servizi — Ver 04
- Documento
- Condizioni generali per la prestazione di servizi, Ver 04 — 26 mag. 2024
- Nota
- non è una procedura del sistema di gestione. È lo strumento contrattuale che ID04 Gestione offerta commerciale §6.3 richiama come parte integrante e sostanziale del contratto con il cliente, e che il documento tipo dell'offerta allega. Disciplina ciò che l'offerta non prevede.
Scopo dichiarato
Regolare il rapporto contrattuale avente a oggetto l'esecuzione dei servizi indicati nell'offerta (§2.1). Le condizioni si applicano al contratto concluso tramite la sottoscrizione per accettazione dell'offerta, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e integrano automaticamente quanto in essa previsto (§2.2).
Gerarchia dichiarata: in caso di conflitto fra le condizioni generali e l'offerta, prevale l'offerta (§2.3).
Struttura del contratto
Il §1.1 definisce il contratto come l'insieme di due documenti: l'offerta con i suoi allegati, e le condizioni generali, "con l'esclusione di qualsiasi altro termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dal Cliente e non espressamente accettati da Montana".
| Documento | Ruolo |
|---|---|
| Offerta | Proposta sottoscritta per accettazione dal cliente, con i termini tecnici ed economici |
| Allegati dell'offerta | Servizi, tempistiche, corrispettivi, team, eventuale contratto attuativo |
| Condizioni generali | Disciplina residuale, prevalendo l'offerta in caso di conflitto |
Obblighi e diritti dichiarati
| Ambito | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Revisione dei corrispettivi | Montana ha diritto di chiedere la revisione in qualsiasi momento, per variazioni dei prezzi di mercato intervenute dopo la sottoscrizione | §3.2 |
| Inopponibilità di eccezioni | Il cliente paga senza compensazione né sospensione, ai sensi dell'art. 1462 c.c. | §3.3 |
| Ritardato pagamento | Interessi ai sensi del D.Lgs 231/2002; Montana può esigere il saldo immediato dell'intero credito e sospendere l'esecuzione con 20 giorni di preavviso | §3.4 |
| Responsabilità della controllante | Solidale con il cliente per ritardato o mancato pagamento | §3.5 |
| Sospensione dei servizi | Il cliente non può disporla autonomamente; oltre 30 giorni i corrispettivi maturati diventano immediatamente dovuti | §4.3 |
| Certificato di regolare esecuzione | Su richiesta di Montana, entro 10 giorni lavorativi e comunque non oltre 3 mesi dall'ultimazione; il cliente autorizza Montana a esibirlo a terzi | §5 |
| Varianti | Definite dalle parti in buona fede tramite previo accordo scritto | §6 |
| Patto relativo al personale | Divieto di assunzione del personale di Montana per la durata del contratto e i 12 mesi successivi, con penale pari al compenso medio annuo | §10 |
| Obblighi di indennizzo | Il cliente tiene indenne Montana da danni derivanti da proprie violazioni, comprese le pretese di stazioni appaltanti e autorità | §11 |
| Limitazione di responsabilità | Esclusa ogni responsabilità per danno indiretto, salvi dolo e colpa grave; si applica l'art. 2236 c.c. per i problemi tecnici di speciale difficoltà | §12 |
| Risoluzione | Diffida ad adempiere di 15 giorni; risoluzione immediata per violazione degli artt. 3 e 8 | §14.1, §14.2 |
| Recesso | Immediato per crisi, cessazione dell'attività, vincoli sui beni, cessione d'azienda, fusione o cambio di controllo del cliente | §14.3 |
| Restituzione dei deliverable | Alla cessazione il cliente restituisce a proprie spese tutti i deliverable e le informazioni confidenziali | §14.4 |
| Riservatezza | Vincolo del cliente per la durata del contratto e 5 anni successivi | §16.1, §16.4 |
| Proprietà intellettuale | Tutti i diritti restano di Montana; nessuna licenza al cliente oltre lo stretto necessario | §17.1 |
| Uso dei segni distintivi | Ciascuna parte si impegna a non usare nome e segni dell'altra verso terzi | §17.2 |
| Subappalto | Montana può subappaltare in tutto o in parte; i nominativi si comunicano su richiesta scritta | §19.6 |
| Cessione | Il cliente non può cedere contratto né credito senza consenso scritto; Montana può cedere a società controllate | §19.7 |
| Foro competente | Foro di Milano in via esclusiva, legge italiana | §19.9 |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Preavviso di sospensione per mancato pagamento | 20 giorni | §3.4 |
| Soglia di sospensione che rende esigibili i corrispettivi | 30 giorni | §4.3 |
| Termine per il rilascio del certificato di regolare esecuzione | 10 giorni lavorativi dalla richiesta, non oltre 3 mesi dall'ultimazione | §5 |
| Divieto di assunzione del personale | Durata del contratto più 12 mesi | §10.1 |
| Massimale della polizza di responsabilità civile professionale | 5.000.000 euro per sinistro | §13.1 |
| Massimale della polizza ambientale professionale | 3.000.000 euro | §13.1 |
| Termine della diffida ad adempiere | 15 giorni dal ricevimento | §14.1 |
| Durata dell'obbligo di riservatezza dopo la cessazione | 5 anni | §16.4 |
Termini di dominio
| Termine | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Contratto | L'insieme dell'offerta con i suoi allegati e delle condizioni generali |
| Offerta | La proposta di Montana sottoscritta per accettazione dal cliente |
| Servizi | Servizi di ingegneria, consulenza e assistenza, oltre alla predisposizione dei relativi deliverable |
| Deliverable | Ciascun elaborato, relazione, progetto o programma software predisposto da Montana a esito dei servizi |
| Cliente | Persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che agisce per scopi inerenti alla propria attività e ha sottoscritto l'offerta |
| Controllante | Società che controlla il cliente ai sensi dell'art. 2359 c.c. e che ha sottoscritto l'offerta |
| Corrispettivi | Gli importi indicati nell'offerta dovuti per la prestazione dei servizi |
| Certificato di Regolare Esecuzione | Certificato di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016, o altro simile, rilasciato dal cliente per attestare il completamento |
| Informazioni Confidenziali | Ogni informazione rivelata da Montana al cliente in occasione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del contratto |
| Diritti di Proprietà Intellettuale | Marchi, brevetti, diritto d'autore, know-how, codice sorgente, file di calcolo e ogni altro diritto connesso |
| Evento di Forza Maggiore | Evento non ragionevolmente prevedibile o fuori dal ragionevole controllo, con elenco esemplificativo al §15.1 |
| Legge Applicabile | Ogni disposizione di legge, regolamento o provvedimento applicabile al contratto |
Da verificare in intervista
- Le condizioni generali vengono trasmesse al cliente con ogni offerta, come prescrive ID04 §6.3, oppure solo su richiesta?
- Quante offerte tornano firmate anche nel riquadro di approvazione specifica delle clausole ex art. 1341 c.c.? Che cosa si fa quando manca quella seconda firma?
- Il certificato di regolare esecuzione viene richiesto al cliente? Con quale frequenza arriva entro i tre mesi?
- Sono mai state applicate la revisione dei corrispettivi del §3.2 o la penale del patto sul personale del §10.2?
- Chi decide di sospendere l'esecuzione per mancato pagamento, e con quale passaggio interno?
- La versione Ver 04 del maggio 2024 è quella in uso, o ne esistono di successive?
- Chi tiene la versione delle condizioni generali e come si accorge chi emette un'offerta che ne è uscita una nuova?
Cosa il documento non dice
Il documento non indica chi, in Montana, lo emetta, lo verifichi e lo approvi. Non riporta un codice del sistema documentale, un indice di revisione nella forma prescritta da ID02 Gestione documenti e registrazioni §4.1.6, né una tabella delle revisioni. La sola identificazione è la dicitura "Ver 04 – 20240526 ita" in calce.
Non è indicato il termine di validità dell'offerta, che resta nel documento tipo dell'offerta al §6.4.
Non è prevista alcuna registrazione dell'avvenuta trasmissione delle condizioni generali al cliente.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Certificazioni dichiarate al cliente e certificazioni possedute.
| Fonte | Data | Contenuto |
|---|---|---|
| Condizioni generali §13.2 | 26 mag. 2024 | "Montana ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 (Gestione qualità) e ISO 14001 (Gestione ambientale)" |
| Quadro documentale | — | La certificazione ISO 45001 è stata conseguita il 26 luglio 2024, con audit di sorveglianza nel luglio 2025 e nel luglio 2026 |
La versione Ver 04 è di due mesi anteriore al conseguimento della certificazione sulla salute e sicurezza, il che spiega l'omissione al momento della stesura. Il documento è però quello attualmente allegato alle offerte, e dichiara al cliente un assetto certificativo che non è più quello dell'azienda.
Vincolatività delle tempistiche.
| Fonte | Prescrizione |
|---|---|
| Condizioni generali §4.2 | "Le tempistiche per la prestazione dei Servizi indicate nel Contratto devono intendersi come meramente indicative e non vincolanti per Montana" |
| Documento tipo dell'offerta §3 e Allegato B | Le date di consegna "sono state individuate da Montana in accordo con il Cliente"; l'Allegato B tabella i tempi di esecuzione in giorni lavorativi per ciascuna attività |
Il §2.3 delle condizioni generali stabilisce che in caso di conflitto prevale l'offerta. Ne segue che i tempi dell'Allegato B, essendo parte dell'offerta, dovrebbero prevalere sulla clausola di non vincolatività, che è la disposizione residuale. La lettura non è dichiarata da nessuno dei due documenti, e chi negozia con il cliente si trova due enunciati opposti nello stesso contratto.
Riferimento normativo decaduto. La definizione di certificato di regolare esecuzione rinvia all'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Il codice dei contratti pubblici del 2016 è stato sostituito dal D.Lgs 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023, con abrogazione del precedente. La versione Ver 04 è del maggio 2024, quindi successiva di oltre un anno alla sostituzione.
Denominazione della sede legale. Il §1.1 indica "Via Carlo Angelo Fumagalli 6, 20143, Milano". MSGSL e le procedure del sistema Salute e Sicurezza usano "Via Fumagalli 6"; la home della wiki usa "via Angelo Fumagalli 6".
Refusi nelle definizioni. Il §1.1 definisce le Parti come "Montan e il Cliente". Il §7.1 lettera e) attribuisce l'esecuzione dei servizi a "il Montana". Il §19.4 dichiara che le parti non intendono creare associazioni o joint venture "tra Montana", senza indicare il secondo soggetto. Il §13.1 elenca due polizze contrassegnandole entrambe con la lettera (a).