Sostanze pericolose e rischio chimico — PO11 (SSL)

fonteprocesso: sostanze-pericoloseBozzaagg. 2026-09-08
Documento
SGSL-PO11 "Sostanze pericolose", Rev. 0 — 01/07/2024
Emesso da
RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
Riferimenti
UNI ISO 45001 §8.1, D.Lgs 81/08

Scopo dichiarato

Stabilire modalità, criteri, regole e responsabilità con cui l'azienda valuta periodicamente i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi e definisce la modalità di gestione delle sostanze chimiche pericolose.

Applicabilità: "alle attività ed a tutto il personale della sede Montana S.p.A. di Via Fumagalli 6, Milano".

Flusso dichiarato

Valutazione del rischio chimico (§6.1)

La valutazione è effettuata dal SPP e aggiornata "in caso di variazioni sostanziali delle sostanze presenti o utilizzate nei processi aziendali". Dalla valutazione conseguono le misure di prevenzione e protezione.

Siti contaminati. Il documento riconosce che Montana "può operare all'interno di siti cosiddetti contaminati" e stabilisce che la gestione ai fini SSL avvenga sulla singola attività, usando come riferimento le linee guida INAIL sul rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati, indicate tramite un link a un sito di terzi (vegaengineering.com).

Il flusso logico prevede due possibili step di approfondimento (2a e 2b): in quel caso il SPP procede alla valutazione sito specifica, i cui esiti sono condivisi con il MC.

"La valutazione sito specifica viene effettuata prima di adibire il lavoratore alle attività."

Il documento caratterizza l'esposizione: "le attività di campo in cui i lavoratori di Montana operano sono di supervisione e/o controllo e prevedono tempi di attività su campo di un paio di ore nell'arco della giornata, in attività per un paio di giornate". Durante tali attività si usano i DPI derivanti dalle prescrizioni del PSC del cantiere.

Agenti cancerogeni e mutageni (§6.2)

"Le attività svolte non comportano in alcun caso l'impiego di sostanze o preparati cancerogeni." L'eventuale presenza in attività di cantiere è gestita sito per sito secondo il paragrafo precedente.

Amianto (§6.3)

"Le attività svolte presso l'azienda non prevedono contatto con oggetti e materiali contenenti amianto, il quale non è contenuto negli immobili della sede."

"In caso di campionamento di amianto (attività non più effettuata da almeno un quinquennio) il SPP redige la specifica procedura operativa ed effettua preventivamente la Valutazione Specifica del rischio."

Schede di sicurezza (§6.4)

"In Montana non si usano prodotti chimici se non quelli per la pulizia di superfici, con normali prodotti commerciali." Se si utilizzassero prodotti chimici per specifiche lavorazioni, il SPP effettua una valutazione preventiva degli impatti sulla SSL prima dell'uso.

Ruoli e responsabilità

Il capitolo Responsabilità elenca tre sigle — LR/DDL, RSPP, RSGSL — senza attribuire compiti. Dai paragrafi operativi il presidio è interamente del SPP/RSPP, con condivisione degli esiti al MC.

Regole, soglie e controlli

RegolaValore/criterioChi la applicaRiferimento
Aggiornamento della valutazioneIn caso di variazioni sostanziali delle sostanze presenti o utilizzateSPP§6.1
Valutazione sito specifica preventivaPrima di adibire il lavoratore alle attivitàSPP§6.1
Condivisione con il medicoGli esiti della valutazione sito specifica sono condivisi con il MCSPP§6.1
DPI in cantiereDerivano dalle prescrizioni del PSC del cantiereLavoratore§6.1
Procedura ad hoc per l'amiantoIn caso di campionamento, procedura operativa specifica e valutazione preventivaSPP§6.3
Valutazione preventiva dei prodotti chimiciPrima dell'uso di qualsiasi prodotto per lavorazioni specificheSPP§6.4

Registrazioni e moduli previsti

Nessun modulo. L'unico documento di supporto citato è il "DVR - Valutazione agenti chimici e cancerogeni", non presente nella documentazione consegnata.

Termini di dominio

TermineDefinizione data dal documento
AgenteAgente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute
Agente chimico pericolosoAgente classificato come sostanza pericolosa ai sensi della normativa, o che ne soddisfa i criteri di classificazione
Agente cancerogenoSostanza cui è attribuita la menzione "Può provocare il cancro" o "Può provocare il cancro per inalazione"
Agente biologicoMicrorganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni
EsposizionePresenza di un agente chimico nell'aria entro la zona di respirazione del lavoratore, espressa in concentrazione
Sito contaminatoSito presso cui Montana può operare, per cui vale una gestione per singola attività

Da verificare in intervista

  • La valutazione sito specifica viene fatta prima di ogni accesso a un sito contaminato? È la regola centrale della procedura e non ha modulo né registrazione.
  • Il DVR "Valutazione agenti chimici e cancerogeni" a che data è aggiornato?
  • La caratterizzazione dell'esposizione — "un paio di ore per un paio di giornate" — corrisponde alla realtà su tutte le commesse? Da dove viene quel dato?
  • Il campionamento amianto è davvero fermo da un quinquennio? ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni elenca i "tecnici per la mappatura amianto" fra le categorie di fornitori qualificati, e ID22 Due diligence e consulenza ambientale include fra le attività di Fase 2 la "mappatura/censimento materiali contenenti amianto e FAV".
  • Chi verifica che il PSC del cantiere prescriva DPI adeguati, e cosa si fa se il PSC manca?
  • Il link alle linee guida INAIL punta a un sito di terzi: cosa succede se quell'indirizzo cambia?

Cosa il documento non dice

Responsabilità non attribuite. il capitolo elenca tre sigle senza compiti.

Assenza del paragrafo sugli agenti biologici. L'indice prevede un paragrafo "6.5 Agenti biologigi", che nel corpo del documento non esiste. Il termine è definito al §3 ma nessuna sezione ne disciplina la gestione, benché l'attività su siti contaminati e in aree dismesse possa esporvi.

I due diagrammi di flusso citati nel §6.1 sono incorporati nel documento originale come immagini e non compaiono nella copia in testo semplice. Il primo definisce la sequenza di verifica, dal confronto fra concentrazione misurata e soglia di rischio fino alla ripartizione fra lo step 2.a sugli agenti chimici pericolosi e lo step 2.b sugli agenti cancerogeni e mutageni; il secondo definisce come si determina la concentrazione accettabile di riferimento in aria, in cascata dal valore nazionale a quello europeo al valore calcolato. Le regole operative del paragrafo risiedono quindi nelle immagini e non nel testo.

Non è previsto un registro delle sostanze presenti né un archivio delle schede di sicurezza, benché il §6.4 sia intitolato alla loro gestione.

Non è indicato chi verifichi la conformità dei prodotti di pulizia usati dalla ditta esterna citata in ID11 Gestione degli aspetti ambientali §5.3.1.

Contraddizioni interne o con altri documenti

Applicabilità limitata alla sede, contenuto sui cantieri. L'applicabilità circoscrive la procedura al personale della sede di via Fumagalli, ma il §6.1 disciplina proprio l'attività presso siti contaminati di terzi.

Disallineamento fra indice e corpo del documento. L'indice elenca i paragrafi 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 con titoli che nel corpo sono numerati 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4; il paragrafo sugli agenti biologici presente nell'indice manca nel corpo.

Riferimento normativo impreciso e testo corrotto. Il §4 cita "Norma UNI EN ISO 45001 paragrafo 8.1"; il §6.1 contiene la frase "Dove per Caria occorre effettuare le ulteriori considerazioni".

Dipendenza da una fonte esterna non controllata. Le linee guida INAIL sono richiamate tramite un URL di un sito commerciale terzo, non tramite il documento originale INAIL.