Controllo e monitoraggio — PO13 (SSL)

fonteprocesso: monitoraggio-sslBozzaagg. 2026-09-08
Documento
SGSL-PO13 "Controllo e monitoraggio", Rev. 0 — Lug. 2024
Emesso da
RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
Modulo
MOD.PO13 — Cruscotto Sicurezza

Scopo dichiarato

Definire e garantire l'efficace applicazione delle misure di controllo della sicurezza e salute per: attuare la Politica · garantire il continuo rispetto delle procedure e della normativa · garantire l'efficace applicazione del controllo operativo e le contromisure ai rischi operativi, inclusi quelli introdotti da appaltatori e visitatori · monitorare e attuare gli obiettivi rispettando tutti i requisiti legali e gli impegni sottoscritti.

L'architettura a due livelli (§6)

Controllo operativo di 1° livello

"Parte integrante del processo produttivo", svolto:

  • in autocontrollo da parte dell'operatore
  • mediante vigilanza da parte del Datore di Lavoro
  • mediante applicazione da parte del RSGSL di misure di controllo per l'acquisto di beni, impianti e servizi, e per la gestione di fornitori e visitatori

Controllo e monitoraggio di 2° livello

Effettuato da personale qualificato (SPP) per verificare conformità ed efficacia di: monitoraggio della funzionalità del sistema nel corso di ispezioni · verifiche di conformità delle attrezzature · misurazioni di parametri di esposizione (per esempio agenti fisici) nei processi in cui la valutazione ha individuato pericoli per la salute · sorveglianza sanitaria e verifica di idoneità alla mansione · prove di emergenza · monitoraggio del livello delle prestazioni rispetto agli obiettivi.

Gli obblighi che il controllo deve assicurare (§6)

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici · controllo delle misure di prevenzione e protezione · controllo delle attività organizzative di gestione degli appalti e delle emergenze · attività di sorveglianza sanitaria · vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori · acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie · periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Processi critici (§6.1)

Datore di Lavoro, RSPP, RLS e MC individuano nella valutazione dei rischi i processi critici e i rischi significativi. Le misure di controllo relative: sono specifiche per elemento dell'attività · sono predisposte da RSPP e RSGSL · stabiliscono le modalità operative in normale operatività e in situazione anomala · contengono divieti specifici · descrivono modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del personale.

Input del controllo operativo: politica e obiettivi · risultati dell'individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi · requisiti legislativi e vincoli autorizzativi · statistiche infortuni e incidenti · formazione dei dipendenti e loro percezione della sicurezza · necessità di verifica dell'effettiva attuazione delle istruzioni · suggerimenti da segnalazioni dei lavoratori, riunioni, incontri con RLS e con le imprese appaltatrici · gestione del cambiamento.

Output: Piano di miglioramento espresso nel DVR · adempimenti sicurezza nella check list SSL · registro non conformità MOD.PO05.01 · procedure e istruzioni di lavoro · monitoraggi e misurazioni · attività di sorveglianza e audit.

Piano di miglioramento (§6.2)

  • Il RSPP predispone il Piano di Miglioramento in seguito alla valutazione dei rischi; il piano è verificato e aggiornato a ogni aggiornamento della valutazione del rischio
  • Prima dell'emissione il Piano è approvato dal DDL
  • Il RSGSL pianifica gli adempimenti; per il monitoraggio si usa la check list SSL, che contiene normative applicabili e relativi adempimenti, in cui sono pianificati e registrati tutti gli adempimenti individuati nel Piano
  • Il RSGSL controlla la corretta attuazione del Piano, compresi i rapporti con i soggetti esterni chiamati a realizzare gli interventi, e ne registra l'esecuzione; comunica il piano agli enti che devono eseguire controlli e misurazioni, i cui risultati sono comunicati al RSGSL

Impianti e apparecchiature (§6.3)

Impianti, macchine e attrezzature — compresi quelli per la gestione delle emergenze, i sistemi di prevenzione collettivi, i DPI, le apparecchiature di movimentazione e gli strumenti di monitoraggio — sono sottoposti a controlli di 1° livello per valutarne stato di conservazione ed efficienza, ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs 81/08.

"Il processo di controllo e manutenzione degli ambienti di lavoro e dei loro impianti è pianificato e prevede la definizione documentata dei programmi a cura dell'Office Manager." Gli interventi possono essere appaltati a ditte esterne con personale formato e qualificato.

Controlli previsti: controllo iniziale dopo l'installazione e prima della messa in esercizio · verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza · interventi manutentivi specifici · registrazione dell'avvenuta manutenzione con data, descrizione delle problematiche, parti sostituite e referenti, conservata e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Il RSPP con la squadra di emergenza coordina la verifica dei sistemi antincendio, di emergenza e di monitoraggio, e coordina gli interventi appaltati.

Acquisto di beni (§6.4)

Il RSGSL è responsabile del controllo di: valutazione delle sostanze chimiche in uso · controllo al ricevimento di DPI, segnaletica, attrezzature di sicurezza ed emergenza · controllo dell'erogazione di servizi critici per la salute e sicurezza.

Ruoli e responsabilità

RuoloCosa deve fareCosa può decidere
Comitato Direttivo con RSPP e RLSDefinisce il controllo operativo e il monitoraggioImpostazione del sistema di controllo
CD, responsabili di funzione e d'area, RTO, prepostiAttuano il controllo di 1° livello, con il coordinamento del RSPP—
RSGSL e SPP (RSPP, MC)Controllo e monitoraggio di 2° livello e relative registrazioni—
RSGSLMisure di controllo per acquisti, fornitori e visitatori; registrazione delle non conformità e verifica di chiusura delle azioni correttiveChiusura delle azioni
RSPPPredispone il Piano di Miglioramento; coordina la verifica dei sistemi antincendio e degli interventi appaltatiContenuto del piano
DDLApprova il Piano di Miglioramento prima dell'emissione; esercita la vigilanzaApprovazione
Office ManagerDefinizione documentata dei programmi di controllo e manutenzione degli ambienti di lavoroProgrammi

Registrazioni e moduli previsti

DocumentoStato nel corpus
MOD.PO13 — Cruscotto SicurezzaPresente (13 KB)
REG.PO13 — Cruscotto Sicurezza 2024Presente e di dimensione analoga (14 KB): verosimilmente compilato
Piano di MiglioramentoContenuto nel DVR, non consegnato
Check list SSLCfr. PO02 Obblighi di conformità

Da verificare in intervista

  • Il Cruscotto Sicurezza contiene indicatori numerici? È l'unico strumento del corpus che si chiami "cruscotto": quali misure riporta e chi lo legge?
  • Esiste il cruscotto 2025 e 2026? Nel corpus c'è solo il 2024.
  • Il Piano di Miglioramento esiste? È approvato dal DDL?
  • Il controllo di 1° livello "in autocontrollo da parte dell'operatore" lascia traccia da qualche parte?
  • Quali misurazioni di parametri di esposizione sono state eseguite, e da chi?
  • L'Office Manager che definisce i programmi di manutenzione degli ambienti è lo stesso OM che ID11 Gestione degli aspetti ambientali indica come process owner operativo di sede?
  • Come si raccorda questo controllo con il piano dei controlli di PO08 Attività operative e controllo operativo e con il piano di manutenzione di PO09 Gestione manutenzioni, controlli e verifiche? I tre documenti coprono materie sovrapposte.

Cosa il documento non dice

Non è indicata alcuna frequenza: né per i controlli di 1° livello, né per quelli di 2°, né per l'aggiornamento del cruscotto.

Non sono elencati gli indicatori: il cruscotto li contiene, la procedura no.

Non è definito cosa renda "critico" un processo, oltre al rinvio al DVR.

Non è indicato come si registri l'autocontrollo dell'operatore.

Il documento si interrompe al §6.5 "Verifiche di 2° livel".

Contraddizioni interne o con altri documenti

Rimando alla procedura sbagliata. Fra gli input del controllo operativo figura "gestione del cambiamento (Rif. procedura PO11 Gestione del cambiamento)". PO11 è PO11 Sostanze pericolose e rischio chimico; la gestione del cambiamento è PO17 Gestione del cambiamento.

Terzo codice per la check list di conformità. Qui il modulo è Mod.PO02.02 - Check list SSL; PO02 Obblighi di conformità lo chiama nel corpo Mod.PO01.02 (stesso documento, codice diverso) e nella documentazione Mod.PO02.01 (check list di conformità legislativa); il file presente è Mod.PO02.01_Rev01 - Check list SSL.

Numerazione dei paragrafi duplicata. Il documento ha due paragrafi numerati 6.3: "Controllo operativo di 1° Livello" e "Impianti e apparecchiature".

Sigle di ruolo errate. Il §6 attribuisce il controllo operativo di 2° livello a "SGSA"; il §5 cita i responsabili "d'area/RTP/Preposti" in luogo di RTO (Responsabile Tecnico Operativo).

Sovrapposizione fra tre procedure. Controllo operativo (PO08 Attività operative e controllo operativo), manutenzioni (PO09 Gestione manutenzioni, controlli e verifiche) e questa procedura disciplinano tutte i controlli su impianti e attrezzature, con attribuzioni diverse: qui la programmazione è dell'Office Manager, in PO09 è contesa fra RSGSL (Responsabile del Sistema di Gestione SSL) e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Doppia disciplina del monitoraggio. L'azienda misura le proprie prestazioni con due sistemi di indicatori distinti.

SistemaProceduraOggettoStrumentoCadenza
Qualità e AmbienteID12 Sorveglianza e misurazione, apr. 2023aspetti ambientali significativi e indicatori di qualitàm02 indicatori di processoaggiornamento annuale a cura del RSQA (Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente)
Salute e SicurezzaPO13 Controllo e monitoraggio, lug. 2024controllo operativo su due livelli e prestazioni di salute e sicurezzaMOD.PO13 cruscotto sicurezzanon indicata

La documentazione non indica se i due insiemi di indicatori confluiscano in una lettura unitaria delle prestazioni, né chi la componga per il riesame della direzione.